Nella risposta n. 26/2018, fornita all’istanza di interpello presentata da un cittadino italiano residente negli Stati Uniti, l’Agenzia delle entrate ha affrontato la questione relativa al trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di ricerca svolta negli Usa.
Di avviso contrario, invece, è l’Agenzia. L’istante, infatti, è iscritto all’Aire dall’8 novembre 2017 e, quindi, in base alla disciplina prevista dal Tuir (articolo 2), per il 2017 deve essere considerato fiscalmente residente in Italia, essendo stato iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Di conseguenza, tutti i redditi da lui percepiti nel 2017, ovunque prodotti, devono essere dichiarati in Italia.
Sebbene la disposizione della Convenzione richiamata dall’interpellante stabilisca, al ricorrere di specifiche condizioni, l’esenzione dall’imposizione delle remunerazioni relative all’attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la stessa è svolta (in questo caso gli Usa), non si può estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto a effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (l’Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l’attività.
Ne deriva, quindi, che per il 2017, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia anche il reddito estero derivante dall’attività di ricerca svolta negli Usa.